La Corte di Cassazione ha ribadito il fatto che la società di calcio è responsabile del pagamento della imposta per la pubblicità all'interno dello stadio anche se ha dato il servizio in appalto: lo ha fatto attraverso la sentenza n. 34391 depositata oggi, accogliendo il ricorso fatto da "Roma capitale" contro la "SS Lazio Spa". Il tutto è iniziato da un avviso di accertamento notificato alla società sportiva, a causa del mancato versamento dell'imposta sulla pubblicità quando correva l'anno 2005. Dopo un contenzioso, la Ctr Lazio dichiarò nel 2012 l'avviso illegittimo, dato che l'assegnazione della gestione dell'attività pubblicitaria era stata data alla società "Sport +". La SS Lazio, dunque, non era tenuta al pagamento dell'imposta.

Per i giudici di Piazza Cavour "la soggettività passiva di una società sportiva per la pubblicità effettuata nello stadio sussiste anche nell'ipotesi in cui la gestione dell'attività pubblicitaria nel corso degli eventi sportivi sia stata affidata a una società terza per effetto di un contratto". La Corte ha confermato il fatto che le due società sono "responsabili in via solidale".

Come ricordato dalla Corte, l'art. 6 del Dlgs 507/1993 stabilisce che "1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità". Lo riporta ilsole24ore.com.

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