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Il comunicato ufficiale

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce, Roma, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); 

La decisione del Giudice Sportivo

Considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

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